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[1]Gli arruolamenti di emigranti non compresi nel capo 2° della legge 31 gennaio 1901, n. 23, per lavori da eseguirsi all'estero, debbono risultare da atto scritto. Il regolamento disciplinera' questi contratti di lavoro, che dovranno contenere l'obbligo, per l'imprenditore, dell'assicurazione contro gli infortuni, secondo la legge italiana, quando si tratti di lavori da compiersi in paesi esteri dove l'assicurazione stessa non sia obbligatoria per gli stranieri, secondo le leggi locali.
[2]((I detti arruolamenti debbono essere denunciati con anticipazione di almeno quindici giorni al Commissariato dell'emigrazione, che puo' vietarli o stabilire le condizioni a cui debbono essere subordinati, rilasciando in tal caso speciale licenza. Fra le condizioni puo' essere stabilita la prestazione di una cauzione. Il Commissariato puo' delegare queste sue facolta' ai prefetti.
[3]La licenza e' obbligatoria quando si tratti di arruolamenti di minorenni e di donne che non emigrino con parenti costituiti in famiglia o non vadano a raggiungerli. La licenza e' sottoposta alla tassa di L. 10, da attribuirsi al Fondo per l'emigrazione. All'originale di essa dev'essere allegato il contratto di lavoro sottoscritto dalla persona o dall'impresa per cui conto si eseguisce l'arruolamento.
[4]Il regolamento determina le modalita' e le condizioni pel rilascio e per la rinnovazione della licenza.
[5]I contravventori al presente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 1000 per ogni operaio irregolarmente arruolato. Quando si tratti di arruolamenti di minorenni o di donne, l'ammenda non sara' inferiore a L. 200 per ogni persona arruolata; e vi potra' essere unita la pena della detenzione fino a sei mesi)).
Testo in vigore dal 17 marzo 1915 al 16 dicembre 2009
