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Gli arruolamenti di emigranti non compresi nel capo 2° della legge 31 gennaio 1901, n. 23, per lavori da eseguirsi all'estero, debbono risultare da atto scritto. Il regolamento disciplinera' questi contratti di lavoro, che dovranno contenere l'obbligo, per l'imprenditore, dell'assicurazione contro gli infortuni, secondo la legge italiana, quando si tratti di lavori da compiersi in paesi esteri dove l'assicurazione stessa non sia obbligatoria per gli stranieri, secondo le leggi locali.

Testo in vigore dal 27 settembre 1913 al 17 marzo 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-08-02;1075~art27 · fonte del testo

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