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[1]La cognizione dell'appello contro le decisioni di primo grado della Commissione arbitrale spetta alla Commissione centrale di cui all'art. L'appello si propone con dichiarazione al segretario della Commissione di appello o ad un funzionario competente a ricevere il reclamo. Il segretario o funzionario riduce in iscritto la dichiarazione che riceve.
[2]La dichiarazione deve farsi sempre nei 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata.
[3]Le decisioni delle Commissioni emesse in grado di appello non sono impugnabili per nullita' a sensi dell'art. 32 Codice di procedura civile, ne' denunciabili in Cassazione a norma dell'art. 517 Codice stesso.
[4]Potra' soltanto esserne domandata la rivocazione nei casi previsti ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 494 Codice di procedura civile.
[5]La domanda di rivocazione sara' proposta con reclamo scritto notificato per lettera raccomandata alla parte avversaria nel domicilio di questa indicato nella sentenza impugnata.
[6]Alla procedura di questo giudizio di rivocazione si applicheranno le disposizioni degli articoli 496, 497 capoverso, 498, 499, 500, 501, 503, 507 e 508 Codice di procedura civile.
[7]Si applichera' pure l'art. 506, ma l'ammenda resta fissata sempre in L. 25.
[8]Qualora nel corso del giudizio avanti gli ispettori e le Commissioni la parte contro cui e' invocata una scrittura dichiari espressamente di non riconoscerla, si fara' luogo al giudizio di verificazione, ma senza che debbansi seguire le norme degli articoli 284 e seguenti Codice di procedura civile. Sara' pero' sempre applicato l'art. 295 del Codice stesso.
[9]Quando una parte proponga la querela di falso incidente, si rinvieranno le parti avanti il tribunale civile del luogo ove risiede l'ispettore o la Commissione arbitrale, e si procedera' a norma degli articoli 297 e seguenti Codice di procedura civile.
[10]Nel caso previsto dall'art. 31 Codice di procedura penale, si applicheranno le disposizioni dell'articolo stesso.
Testo in vigore dal 27 settembre 1913 al 16 dicembre 2009
