Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 maggio 1919 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il comune di Milano ha fin da ora facolta' di compilare un piano particolareggiato di esecuzione delle espropriazioni di terreni ed edifici che potranno occorrere per tutte le sedi di scali e porti sia di capolinea, sia lungo la linea stessa, anche in previsione di un maggiore movimento commerciale, o di quelli che, trovandosi in vicinanza degli scali e del canale Milano-Pizzighettone-Foce d'Adda, convenga riservare per magazzini e futuri impianti commerciali ed industriali.
[2]Questo piano, da compilarsi e pubblicarsi a termini degli articoli 16 e 17 della legge 25 giugno 1865 numero 2359, e ad ogni effetto, di essa, sara' presentato per l'approvazione entro tre anni ed approvato a termini dell'art. 22 della legge stessa.
[3]Alle espropriazioni cha siano effettuate in base a tale piano sono estese le disposizioni degli articoli 4 e 5. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 6 aprile 1919, n. 671, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le facolta' accordate al comune di Milano, in ordine alle espropriazioni occorrenti per l'attuazione dell'opera, con gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 aprile 1917, n. 599, sono deferite all'azienda portuale di Milano".
Testo in vigore dal 12 maggio 1919 al 16 dicembre 2009
