Art. 6
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[1]Il comune di Milano ha fin da ora facolta' di compilare un piano particolareggiato di esecuzione delle espropriazioni di terreni ed edifici che potranno occorrere per tutte le sedi di scali e porti sia di capolinea, sia lungo la linea stessa, anche in previsione di un maggiore movimento commerciale, o di quelli che, trovandosi in vicinanza degli scali e del canale Milano-Pizzighettone-Foce d'Adda, convenga riservare per magazzini e futuri impianti commerciali ed industriali.
[2]Questo piano, da compilarsi e pubblicarsi a termini degli articoli 16 e 17 della legge 25 giugno 1865 numero 2359, e ad ogni effetto, di essa, sara' presentato per l'approvazione entro tre anni ed approvato a termini dell'art. 22 della legge stessa.
[3]Alle espropriazioni cha siano effettuate in base a tale piano sono estese le disposizioni degli articoli 4 e 5.
Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 12 maggio 1919
