Art. 14
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[1]Alle concessioni di opere di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna e sulle fluitazioni, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data ad Aglie', addi' 7 aprile 1917.
[4]TOMASO DI SAVOIA.
[5]Bonomi - Carcano.
[6]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
