Art. 13
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[1]La tassa di navigazione di cui all'art. 22 del lego: unico 11 luglio 1913, n. 959, e ammessa nelle vie navigabili, ad aprire e migliorare le quali, mediante opere nuove, abbiano contribuito i Comuni e le Provincie cui all'art. 8, indipendentemente dalle condizioni finanziarie dei detti enti.
[2]Tale tassa verra' stabilita e modificata con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri delle finanze, dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro, sentite le Camere di commercio interessate.
[3]I proventi della tassa di navigazione, come quelli che potranno ritrarsi da nuove e maggiori portate di acque utilizzabili per irrigazioni, ovvero da nuove o maggiori energie idrauliche prodotte da opere nuove di navigazione, ovvero da tasse per alaggio meccanico, servizio di passaggio di conche, elevatori, e tutti gli altri proventi di qualunque natura, derivanti dalle opere stesse, saranno riscossi dallo Stato a rimborso delle spese di percezione dei proventi e di quelle di esercizio, manutenzione e sorveglianza delle opere.
[4]La parte degli annui proventi che, con ragguaglio all'ultimo decorso quinquennio, eccedera' tali spese, sara' ripartita con decreto del ministro dei lavori pubblici a favore dello Stato, delle Provincie e Comuni interessati, in ragione delle rispettive aliquote di contribuenza nelle spese di costruzione delle opere nuove.
Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
