Art. 12
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
A garanzia del pagamento delle rate o delle annualita' di contributo le Amministrazioni interessate dovranno rilasciare a favore del tesoro dello Stato o dell'ente concessionario della costruzione altrettante delegazioni annuali sulle sovrimposte terreni e fabbricati, e, in via sussidiaria, sui proventi del dazio consumo o su altri cespiti dati in riscossione agli esattori delle imposte dirette, sotto l'osservanza delle norme contenute nell'art. 76 della legge (testo unico) 2 gennaio 1913, n. 453, nel titolo V della legge (testo unico) 29 giugno 1902, n. 281.
Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
