Art. 9 (Allegato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Quando i lavori vengano sospesi o non condotti con quella alacrita' che sia necessaria ad assicurarne il compimento nel termine stabilito dall'art. 5, il Ministero potra' prefiggere termini speciali per l'esecuzione di determinate parti dell'opera.
[2]Scaduto ciascun termine, il Ministero, oltre ad imporre la penale di cui all'art. 14, potra' disporre l'esecuzione di ufficio, udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
