Art. 8 (Allegato A)
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[1]Il Ministero dei lavori pubblici vigilera', a mezzo del competente ispettore del genio civile, perche' i lavori siano eseguiti a tutta regola d'arte ed a norma della concessione, senza che pel fatto di tale sorveglianza resti menomata la responsabilita' che ha il concessionario per la buona riuscita dei lavori.
[2]I funzionari incaricati della vigilanza avranno facolta' di visitare ed assistere i lavori, eseguirvi prove, esperienze, misurazioni ed assaggi, ed il concessionario od i suoi appaltatori dipendenti dovranno fornire loro tutti i chiarimenti e mezzi opportuni, e all'occorrenza sospendere momentaneamente i lavori.
[3]Essi, trovando i lavori condotti in modo non soddisfacente, ne constateranno ogni irregolarita' con apposito verbale da compilarsi previo un solo invito agli agenti locali del concessionario, riferendone contemporaneamente al Ministero, il quale potra' far sospendere i lavori che non si eseguano regolarmente od imporne la demolizione e la conseguente ricostruzione a carico del concessionario.
[4]L'Amministrazione governativa potra' pure far togliere dai cantieri le provviste ed i materiali che, a suo giudizio, non corrispondessero alle prescrizioni del progetto esecutivo o dei capitolati d'appalto.
Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
