Art. 7 (Allegato A)
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Gli schemi di transazioni, dirette a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie in dipendenza dell'esecuzione dell'opera, saranno da sottoporre all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, quando cio' che si promette, si abbandona o si paga supera le L. 10.000 (diecimila). A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto, o per esecuzione del medesimo contratto.
Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
