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Gli schemi di transazioni, dirette a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie in dipendenza dell'esecuzione dell'opera, saranno da sottoporre all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, quando cio' che si promette, si abbandona o si paga supera le L. 10.000 (diecimila). A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto, o per esecuzione del medesimo contratto.

Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1917-04-07;599~allegato-a-art7 · fonte del testo

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