Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I contratti per lavori e provviste, di importo superiore alle L. 100.000 (lire centomila), non saranno validi se non dopo approvati dal Ministero dei lavori pubblici, e nei capitolati dovra' essere fatta espressa riserva di tale approvazione.

[2]Sara' pure necessaria l'approvazione del Ministero nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 183 del testo unico di legge 4 febbraio 1915, n. 148.

Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1917-04-07;599~allegato-a-art6 · fonte del testo

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