Art. 5 (Allegato A)
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Il concessionario dovra' cominciare i lavori entro un anno dalla data di approvazione del primo progetto parziale e svilupparli poi in modo da poter ultimare la intera opera entro dieci anni dalla data della suddetta approvazione.
Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
