Art. 4 (Allegato A)
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[1]Per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.
[2]Saranno pure estese agli appalti ordinati dal Comune le disposizioni del capitolato generale in vigore per le opere dipendenti dal detto dicastero, comprese le norme circa la composizione del Collegio arbitrale.
Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
