Art. 3 (Allegato A)
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[1]Il concessionario ha facolta' di proporre, anche in corso di esecuzione delle opere, tutte quelle varianti ai progetti gia' approvati che siano consigliate da esigenze tecniche e tendano a migliorare le condizioni di costruzione e di esercizio della linea di navigazione.
[2]Tali varianti dovranno ottenere la preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici ogni volta che importino aumento di spesa in confronto dei progetti gia' approvati, ovvero modificazioni di parti essenziali dei progetti stessi; in tutti gli altri casi la loro ammissibilita' verra' giudicata dall'ispettore compartimentale del genio civile, competente a sensi di regolamento.
[3]La proposta, l'esame e l'approvazione dei progetti di varianti non influiranno sulla decorrenza dei termini fissati per l'ultimazione dell'opera.
[4]In caso di varianti, eseguite senza l'approvazione nelle forme prescritte dal presente articolo, il Ministero dei lavori bubblici potra' far mettere le cose nelle condizioni previste dai progetti approvati a totali spese del concessionario, o altrimenti, se le varianti non siano riconosciute dannose, potra' disporre che siano mantenute, lasciando pero' l'onere dell'eventuale maggiore spesa a carico del concessionario.
Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
