Art. 17 (Allegato A)
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[1]Le controversie fra lo Stato ed il comune di Milano in dipendenza della presente convenzione, che, a sensi delle vigenti leggi, fossero di competenza dell'autorita' giudiziaria, saranno deferite, giusta gli articoli 12 del Codice di procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici, ad un Collegio di tre arbitri.
[2]Ciascuna delle parti contraenti nominera' un arbitro, ed il terzo, cui spettera' di presiedere il Collegio, sara' scelto dal presidente del Consiglio di Stato, tra i membri del Consiglio medesimo.
[3]Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e la loro sentenza non sara' soggetta ne' ad appello ne' a cassazione, ai quali rimedi le parti contraenti espressamente rinunziano.
Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
