Art. 15 (Allegato A)
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[1]Con decreto Reale, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, e sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato si potra' far luogo alla dichiarazione di edcadenza:
[2]1° quando il concessionario ritardi la presentazione del programma o dei progetti parziali oltre i termini stabiliti dall'art. 1;
[3]2° quando si verifichino gravi irregolarita' o negligenza nella gestione amministrativa o nella condotta dei lavori;
[4]3° quando la concessione venga anche parzialmente ceduta ad altri;
[5]4° quando il ritardo nel compimento dell'opera si protragga di un anno oltre il termine stabilito dall'art. 5.
[6]Dichiarata la decadenza, il concessionario perdera' le somme ritenutegli a termine dell'art. 12.
[7]Passeranno allo Stato i crediti verso gli altri Comuni e Provincie interessate, quando questi crediti non siano stati ceduti; se siano stati ceduti il Comune versera' nelle casse erariali la somma ricavata dalla cessione e non ancora investita nell'opera concessa.
[8]Inoltre il Ministero dei lavori pubblici, senza che l'eventuale contestazione pendente innanzi al Collegio arbitrale possa sospendere gli effetti della dichiarazione di decadenza, entrera' in possesso di tutte le opere eseguite, nonche' degli impianti e dei mezzi di d'opera, provviste di materiali a pie' d'opera, e delle aree espropriate, delle quali il concessionario dovra' consegnare gli atti.
[9]La presa di possesso da parte del Ministero avverra' per mezzo dei suoi funzionari, i quali, soltanto per le constatazioni di fatto, procederanno alla compilazione dello stato di consistenza in contraddittorio dei rappresentati del concessionario ed alla presenza di testimoni, nel termine perentorio che sara' dallo stesso Ministero assegnato.
[10]Il valore reale delle opere eseguite, delle provviste e delle proprieta' acquistate sara' fatto risultare da perizia appositamente redatta dai funzionari del Governo, ed esso non potra' eccedere l'effettivo costo desunto dalla contabilita' del Comune concessionario. Tale perizia sara' comunicata per l'accettazione all'Amministrazione comunale, e, qualora questa rifiuti di riconoscerne le resultanze, la valutazione di cui sopra verra' deferita al giudizio del Collegio arbitrale, da nominarsi come e' detto all'art. 17.
Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
