Art. 12 (Allegato A)
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[1]Lo Stato rimborsera' al comune di Milano i tre quinti del costo effettivo dell'opera, accertato nei modi di cui all'art. 11 della presente convenzione, comprese in esso costo lo spese generali, per studio e compilazione dei progetti, per direzione e sorveglianza, per verificazioni contabili e per collaudazione dei lavori, ed escluse quelle eventualmente occorrenti per la provvista dei capitali.
[2]Il rimborso avra' luogo annualmente sulla base del conto riassuntivo presentato dall'Amministrazione comunale delle somme pagate, ed entro i due mesi successivi a quelli della presentazione.
[3]Per quanto si attiene ai lavori, se anche il Comune avesse disposto pagamenti per somme superiori, la quota di rimborso verra' calcolata su non piu' di nove decimi della spesa contabilizzata, il rimanente decimo dovendo intendersi accantonato a garanzia della buona esecuzione delle opere sino alla collaudazione definitiva.
[4]Qualora, per cause indipendenti dal Comune, non potesse provvedersi all'annuo rimborso nel termine anzidetto, lo Stato corrispondera' l'interesse di mora, nella misura di legge, fino al giorno dell'effettivo pagamento.
Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
