Art. 11 (Allegato A)
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La contabilita' delle spese riguardanti la costruzione dell'opera e dei mezzi finanziari coi quali vi si fara' fronte, dovra' tenersi separata da quella di ogni altra azienda del Comune, ed essere impiantata secondo norme da concordare col Ministero dei lavori pubblici, al quale restano attribuiti i piu' ampi poteri di ispezione e di verifica sulla regolarita' della gestione amministrativa-contabile.
Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
