Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

La contabilita' delle spese riguardanti la costruzione dell'opera e dei mezzi finanziari coi quali vi si fara' fronte, dovra' tenersi separata da quella di ogni altra azienda del Comune, ed essere impiantata secondo norme da concordare col Ministero dei lavori pubblici, al quale restano attribuiti i piu' ampi poteri di ispezione e di verifica sulla regolarita' della gestione amministrativa-contabile.

Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1917-04-07;599~allegato-a-art11 · fonte del testo

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