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[1]Nella collaudazione dei singoli lavori dati in appalto od eseguiti in economia interverra' un funzionario tecnico, delegato dal Ministero dei lavori pubblici, per gli accertamenti di cui al primo capoverso dell'art. 91 del regolamento approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350.

[2]Entro un anno dalla ultimazione dell'opera si addiverra' da parte dell'Amministrazione governativa alla visita di ricognizione e di collaudo generale, per l'assunzione in consegna del canale e per la sistemazione definitiva dei rapporti tra lo Stato ed il comune di Milano.

[3]Fino al collaudo generale le spese occorrenti per la manutenzione delle parti dell'opera via via ultimate si comprenderanno nel costo di costruzione.

Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1917-04-07;599~allegato-a-art10 · fonte del testo

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