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[1]Le domande, sia per l'assegnazione del suolo che per la concessione del sussidio di cui alle lettere d ed e e del precedente art. 1, devono contenere le necessarie indicazioni sulla identita' e condizione personale, stato della famiglia e domicilio del richiedente, ed essere presentate non oltre il 30 giugno 1923 all'ispettore superiore del Genio civile delegato del Ministero dei lavori pubblici in Messina per l'assegnazione di suolo e la concessione del sussidio di cui alla lettera d dell'art. 1, e all'intendente di finanza di Messina per la assegnazione di suolo di cui alla lettera e dello stesso articolo. 1
[2]Tanto l'ispettore, quanto l'intendente di finanza, accerteranno le condizioni economiche, a norma del precedente art. 1° del richiedente ed i suoi diritti sullo stabile danneggiato con i debiti certificati e anche con atto notorio l'esistenza del danno in dipendenza della frana del 1922 e determineranno l'assegnazione del suolo, la concessione del sussidio, proponendone il pagamento al Ministero dei lavori pubblici.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 22 luglio 1923, n. 1858, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato al 31 dicembre 1923 il termine per la presentazione delle domande di assegnazione di suolo e di concessione di sussidio, di cui all'art. 6 della legge 9 luglio 1922, n. 1045, recante provvedimenti in dipendenza della frana di San Fratello".
Testo in vigore dal 18 settembre 1923 al 16 dicembre 2009
