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[1]Le domande, sia per l'assegnazione del suolo che per la concessione del sussidio di cui alle lettere d ed e e del precedente art. 1, devono contenere le necessarie indicazioni sulla identita' e condizione personale, stato della famiglia e domicilio del richiedente, ed essere presentate non oltre il 30 giugno 1923 all'ispettore superiore del Genio civile delegato del Ministero dei lavori pubblici in Messina per l'assegnazione di suolo e la concessione del sussidio di cui alla lettera d dell'art. 1, e all'intendente di finanza di Messina per la assegnazione di suolo di cui alla lettera e dello stesso articolo.
[2]Tanto l'ispettore, quanto l'intendente di finanza, accerteranno le condizioni economiche, a norma del precedente art. 1° del richiedente ed i suoi diritti sullo stabile danneggiato con i debiti certificati e anche con atto notorio l'esistenza del danno in dipendenza della frana del 1922 e determineranno l'assegnazione del suolo, la concessione del sussidio, proponendone il pagamento al Ministero dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 2 agosto 1922 al 18 settembre 1923
