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[1]Presso ciascuna sede funziona un Comitato composto dell'intendente di finanza, che lo presiede, dell'ingegnere capo del genio civile e del delegato della sede.
[2]Il Comitato si aduna in tornata ordinaria almeno una volta per settimana.
[3]I componenti il Comitato, in caso d'impossibilita' ad intervenire, possono essere sostituiti rispettivamente da un primo segretario della Intendenza, da un ingegnere effettivo del genio civile, designati dai rispettivi capi per tale ufficio, e da un consigliere della sede designato dal Consiglio della sede stessa.
[4]Il Comitato ha l'ufficio di esaminare le domande di mutuo e deliberarne l'accoglimento od il rigetto. Tali deliberazioni non sono pero' definitive finche' non ne abbia preso atto il Consiglio d'amministrazione, al quale dovranno essere presentate nell'adunanza che immediatamente segue quella del Comitato.
Testo in vigore dal 28 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
