Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1924 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Nel decreto di autorizzazione, di cui all'art. 2, sara' stabilita la localita' nella quale la farmacia dovra' avere la sua sede, tenendosi conto delle necessita' dell'assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell'art. 2. L'autorizzazione sara' valevole solo per la detta sede.

[2]Ogni trasferimento dell'esercizio, entro i limiti della sede stessa, e' subordinato all'approvazione del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita'.

[3]((E' tuttavia data facolta' al Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita', di autorizzare il trasferimento, nello stesso Comune di una farmacia da una sede ad un'altra, quando in quest'ultima sede le farmacie esistenti siano inferiori di numero a quelle assegnate dalla pianta organica e non possa farsi luogo all'autorizzazione per l'apertura di nuove farmacie nel Comune, in dipendenza del disposto degli articoli 2, 28 e 32 della presente legge.

[4]In mancanza di domanda, e nella ipotesi prevista dal precedente comma, il Prefetto, sentito il Consiglio comunale interessato, il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa, potra' autorizzare l'impianto e l'esercizio di una farmacia in soprannumero alla pianta organica, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento ed anche in deroga alle disposizioni di cui ai su richiamati articoli 2, 28 e 32 della presente legge)). 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889

4

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 ha disposto (con l'art. 82, comma 1) che "Sono demandati al Sottoprefetto i provvedimenti del Prefetto, indicati: [...] agli articoli 7, ultimo comma e 22, 1° comma, della legge sulle farmacie 22 maggio 1913, n. 468, e all'art. 11 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con R. decreto 13 luglio 1914, n. 829".

Testo in vigore dal 30 gennaio 1924 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1913 al 30 gennaio 1924. 138 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: E' tuttavia data facolta' al Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita', di autorizzare il trasferimento, nello stesso Comune di una farmacia da una sede ad un'altra, quando in quest'ultima sede le farmacie esistenti siano inferiori di numero a quelle assegnate dalla pianta organica e non possa farsi luogo all'autorizzazione per l'apertura di nuove farmacie nel Comune, in dipendenza del disposto degli articoli 2, 28 e 32 della presente legge.

aggiunto: In mancanza di domanda, e nella ipotesi prevista dal precedente comma, il Prefetto, sentito il Consiglio comunale interessato, il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa, potra' autorizzare l'impianto e l'esercizio di una farmacia in soprannumero alla pianta organica, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento ed anche in deroga alle disposizioni di cui ai su richiamati articoli 2, 28 e 32 della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889

    Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 ha disposto (con l'art. 82, comma 1) che "Sono demandati al Sottoprefetto i provvedimenti del Prefetto, indicati: [...] agli articoli 7, ultimo comma e 22, 1° comma, della legge sulle farmacie 22 maggio 1913, n. 468, e all'art. 11 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con R. decreto 13 luglio 1914, n. 829".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-05-22;468~art7 · fonte del testo

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