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[1]Nel termine di 18 mesi dalla pubblicazione della presente legge, il prefetto, sentiti i comuni interessati, la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio provinciale di sanita', stabilisce con suo decreto la pianta organica delle farmacie della Provincia, agli effetti dell'art. 2.

[2]Nello stabilire tale pianta devono essere computate, per i periodi di tempo indicati nei precedenti articoli 28 e 30, le farmacie previste dagli articoli stessi.

[3]A misura che le singole farmacie indicate dai precedenti articoli 25 e 26 e salvo quanto e' disposto negli articoli 28 e 30 verranno a chiudersi per alcuna delle cause indicate nell'art. 11, le farmacie stesse non potranno essere riaperte che entro i limiti della pianta organica indicata nel primo comma del presente articolo, e sotto la osservanza di tutte le altre condizioni e norme previste dalla presente legge.

[4]Saranno pero' esonerate dal pagamento della tassa di concessione, di cui all'art. 6, con diritto a rimborso ove il pagamento sia gia' stato eseguito, i farmacisti esercenti nei centri superiori ai 40,000 abitanti, i quali chiudano spontaneamente la loro farmacia in detti centri, per trasferirla in alcuno dei Comuni rurali ancora sforniti di esercizio farmaceutico alla pubblicazione della pianta organica anzidetta. Essi avranno anche il diritto alla preferenza nella nomina a titolari delle condotte farmaceutiche che verranno istituite nel primo quinquennio dalla pubblicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 28 giugno 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-05-22;468~art32 · fonte del testo

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