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[1]((L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 9 del presente Regio decreto-legge, non puo' essere concessa che al vincitore di pubblico concorso per titoli, bandito dal prefetto e giudicato da apposita Commissione presieduta dal vice-prefetto e composta, oltre che del medico provinciale, di un esperto in materia giuridica, di un farmacista e di un chimico, nominati dal prefetto al principio di ogni anno, su terne proposte dalle rispettive organizzazioni sindacali.
[2]Il procedimento da osservarsi pel concorso sara' stabilito nel regolamento)).
Testo in vigore dal 31 marzo 1934 al 22 dicembre 2008
