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[1]L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia, fatta eccezione per quelle sole indicate negli art. 12 e 13, non puo' essere concessa che al vincitore di pubblico concorso per titoli, bandito dal prefetto, e giudicato da apposita Commissione permanente, presieduta dal vice-prefetto e composta, oltre che del medico provinciale, di un legale, di un farmacista e di un chimico, nominati a principio di ogni anno dal Consiglio provinciale di sanita'.
[2]Il procedimento da osservarsi nel concorso sara' stabilito nel regolamento.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 31 marzo 1934
