Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1913 al 31 marzo 1934. Leggi il testo vigente →

[1]L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia, fatta eccezione per quelle sole indicate negli art. 12 e 13, non puo' essere concessa che al vincitore di pubblico concorso per titoli, bandito dal prefetto, e giudicato da apposita Commissione permanente, presieduta dal vice-prefetto e composta, oltre che del medico provinciale, di un legale, di un farmacista e di un chimico, nominati a principio di ogni anno dal Consiglio provinciale di sanita'.

[2]Il procedimento da osservarsi nel concorso sara' stabilito nel regolamento.

Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 31 marzo 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-05-22;468~art3 · fonte del testo

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