Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 dicembre 1926 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Ai proprietari delle farmacie di antico diritto, considerate come privilegiate, giusta le disposizioni seguenti, e' riconosciuto, in eccezione agli articoli 10 e 11 della presente legge, per se' e i loro eredi ed aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive per la durata di anni 30 dalla pubblicazione della presente legge: scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari s'intende definitivamente estinto. Rimane salvo ai proprietari che sieno farmacisti il diritto di continuare nell'esercizio della farmacia fino al termine della loro vita.
[2]Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie, nei Comuni nei quali si trovano quelle privilegiate come sopra, dovra' essere sempre disposta entro i limiti di popolazione indicati all'art. 2.
[3]Sono considerate come privilegiate:
- a)le antiche farmacie dell'ex regno di Sardegna, per la istituzione di ciascuna delle quali fu data in origine una concessione privilegiata a titolo di proprieta' trasmissibile, sia mediante il pagamento di un corrispettivo allo Stato, sia in rimunerazione di servizi resi;
- b)le antiche farmacie del Lombardo-Veneto indicate nella notificazione governativa 1° agosto 1838, n. 28343-2535;
- c)le antiche farmacie del Novarese fra la Sesia e il Ticino e quelle dell'oltre Po pavese (attuali circondari di Voghera e di Bobbio) anteriori alla notificazione governativa 10 ottobre 1835;
- d)le antiche farmacie degli ex-stati pontifici anteriori all'ordinamento 15 novembre 1836, n. 33;
- e)tutte le altre farmacie di qualsiasi provincia per la istituzione di ciascuna delle quali fu data in origine una concessione privilegiata perpetua.
[4]Il riconoscimento del diritto e' subordinato alla presentazione al prefetto dei titoli comprovanti la concessione privilegiata, da seguire entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Il prefetto, riconosciuta regolare la esistenza del titolo, ne da' atto agli interessati.
[5]Le contestazioni che possono nascere in proposito sono di competenza dell'autorita' giudiziaria.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238
1Il Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che il presente articolo e' esteso alle Nuove Provincie, con le modifiche contenute nel citato articolo 15.
Regio Decreto 16 agosto 1926, n. 1914
5Il Regio Decreto 16 agosto 1926, n. 1914 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Agli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 32 della legge sull'esercizio delle farmacie 22 maggio 1913, n. 468, sono sostituite le seguenti disposizioni".
Testo in vigore dal 8 dicembre 1926 al 22 dicembre 2008
