Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1923 al 8 dicembre 1926. Leggi il testo vigente →
Devono essere chiuse:
- a)le farmacie aperte dopo il primo luglio 1909, e che, per le disposizioni vigenti anteriormente alla legge 22 dicembre 1888, nei luoghi in cui si trovano, non potevano essere aperte;
- b)le farmacie per le quali esiste, alla data della pubblicazione della presente legge, sentenza giudiziaria esecutiva o provvedimento definitivo dell'autorita' amministrativa, che ne dichiari illegittimo l'esercizio, o ne ordini la chiusura;
- c)le farmacie aperte anteriormente al 1° luglio 1909, che saranno dichiarate illegittime, in esito a giudizi pendenti alla data della pubblicazione della presente legge, e iniziati prima del 1° gennaio 1913. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238
1Il Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che il presente articolo e' esteso alle Nuove Provincie, con le modifiche contenute nel citato articolo 15.
Testo in vigore dal 28 giugno 1923 al 8 dicembre 1926
