Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1913 al 28 giugno 1923. Leggi il testo vigente →
Devono essere chiuse:
- a)le farmacie aperte dopo il primo luglio 1909, e che, per le disposizioni vigenti anteriormente alla legge 22 dicembre 1888, nei luoghi in cui si trovano, non potevano essere aperte;
- b)le farmacie per le quali esiste, alla data della pubblicazione della presente legge, sentenza giudiziaria esecutiva o provvedimento definitivo dell'autorita' amministrativa, che ne dichiari illegittimo l'esercizio, o ne ordini la chiusura;
- c)le farmacie aperte anteriormente al 1° luglio 1909, che saranno dichiarate illegittime, in esito a giudizi pendenti alla data della pubblicazione della presente legge, e iniziati prima del 1° gennaio 1913.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 28 giugno 1923
