Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1913 al 28 giugno 1923. Leggi il testo vigente →

Devono essere chiuse:

  • a)le farmacie aperte dopo il primo luglio 1909, e che, per le disposizioni vigenti anteriormente alla legge 22 dicembre 1888, nei luoghi in cui si trovano, non potevano essere aperte;
  • b)le farmacie per le quali esiste, alla data della pubblicazione della presente legge, sentenza giudiziaria esecutiva o provvedimento definitivo dell'autorita' amministrativa, che ne dichiari illegittimo l'esercizio, o ne ordini la chiusura;
  • c)le farmacie aperte anteriormente al 1° luglio 1909, che saranno dichiarate illegittime, in esito a giudizi pendenti alla data della pubblicazione della presente legge, e iniziati prima del 1° gennaio 1913.

Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 28 giugno 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-05-22;468~art24 · fonte del testo

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