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[1]In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o stia per derivare nocumento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza. 4
[2]Se, essendo il titolare stato dichiarato fallito, il curatore, durante i 15 mesi previsti per la eventuale decadenza dall'art. 11, lettera b, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio secondo gli articoli 750, 794 e 796 del Codice di commercio, ed all'esercizio non sia preposto lo stesso fallito titolare, la nomina di un sostituto, che avra' la responsabilita' del servizio, e' soggetta all'approvazione del prefetto.
[3]Spetta pure al prefetto di fare eseguire la chiusura delle farmacie aperte senza autorizzazione, o per le quali l'autorizzazione sia stata dichiarata decaduta, senza pregiudizio della competenza dell'autorita' giudiziaria per l'applicazione delle pene portate da questa o da altre leggi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889
4Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 ha disposto (con l'art. 82, comma 1) che "Sono demandati al Sottoprefetto i provvedimenti del Prefetto, indicati: [...]agli articoli 7, ultimo comma e 22, 1° comma, della legge sulle farmacie 22 maggio 1913, n. 468, e all'art. 11 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con R. decreto 13 luglio 1914, n. 829".
Testo in vigore dal 30 gennaio 1924 al 22 dicembre 2008
