Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1924 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o stia per derivare nocumento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza. 4

[2]Se, essendo il titolare stato dichiarato fallito, il curatore, durante i 15 mesi previsti per la eventuale decadenza dall'art. 11, lettera b, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio secondo gli articoli 750, 794 e 796 del Codice di commercio, ed all'esercizio non sia preposto lo stesso fallito titolare, la nomina di un sostituto, che avra' la responsabilita' del servizio, e' soggetta all'approvazione del prefetto.

[3]Spetta pure al prefetto di fare eseguire la chiusura delle farmacie aperte senza autorizzazione, o per le quali l'autorizzazione sia stata dichiarata decaduta, senza pregiudizio della competenza dell'autorita' giudiziaria per l'applicazione delle pene portate da questa o da altre leggi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889

4

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 ha disposto (con l'art. 82, comma 1) che "Sono demandati al Sottoprefetto i provvedimenti del Prefetto, indicati: [...]agli articoli 7, ultimo comma e 22, 1° comma, della legge sulle farmacie 22 maggio 1913, n. 468, e all'art. 11 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con R. decreto 13 luglio 1914, n. 829".

Testo in vigore dal 30 gennaio 1924 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1913 al 30 gennaio 1924.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889

    Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 ha disposto (con l'art. 82, comma 1) che "Sono demandati al Sottoprefetto i provvedimenti del Prefetto, indicati: [...]agli articoli 7, ultimo comma e 22, 1° comma, della legge sulle farmacie 22 maggio 1913, n. 468, e all'art. 11 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con R. decreto 13 luglio 1914, n. 829".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-05-22;468~art22 · fonte del testo

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