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[1]In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o stia per derivare nocumento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza.

[2]Se, essendo il titolare stato dichiarato fallito, il curatore, durante i 15 mesi previsti per la eventuale decadenza dall'art. 11, lettera b, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio secondo gli articoli 750, 794 e 796 del Codice di commercio, ed all'esercizio non sia preposto lo stesso fallito titolare, la nomina di un sostituto, che avra' la responsabilita' del servizio, e' soggetta all'approvazione del prefetto.

[3]Spetta pure al prefetto di fare eseguire la chiusura delle farmacie aperte senza autorizzazione, o per le quali l'autorizzazione sia stata dichiarata decaduta, senza pregiudizio della competenza dell'autorita' giudiziaria per l'applicazione delle pene portate da questa o da altre leggi.

Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 30 gennaio 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-05-22;468~art22 · fonte del testo

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