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[1]((I titolari delle farmacie, siano essi persone fisiche, enti o societa', sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione, nella misura risultante alla tabella A, annessa alla legge 22 maggio 1913, n. 468, e modificata dall'art. 9 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367.
[2]La riscossione della tassa ha luogo con le norme per la riscossione delle imposte dirette, in base agli elenchi compilati annualmente, entro il mese di novembre, dalle agenzie delle imposte dirette e resi esecutori dal prefetto)).
Testo in vigore dal 31 marzo 1934 al 22 dicembre 2008
