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[1]I titolari delle farmacie autorizzate e le istituzioni, gli enti e i Comuni proprietari delle farmacie indicate negli articoli 4 e 12 sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione, nella misura risultante dalla tabella A annessa alla presente legge.
[2]La riscossione della tassa avra' luogo con le forme ed i mezzi stabiliti dalle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, in base agli elenchi compilati annualmente, entro il mese di novembre, dalle agenzie delle imposte dirette,((e resi esecutori dal Sottoprefetto)).
Testo in vigore dal 30 gennaio 1924 al 31 marzo 1934
