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[1]((Per i Comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, nei quali non esista farmacia e sia andato deserto il concorso aperto per la istituzione e l'esercizio della medesima, e' stabilita una speciale indennita' di residenza a favore del farmacista che sara' nominato in seguito a concorso.
[2]L'indennita' di residenza, in misura non superiore alle L. 4000 annue, sara' determinata dalla Commissione, di cui all'art. 2 del presente Regio decreto-legge, sentito il Comune interessato, al quale fara' carico l'onere relativo, salvo rimborso di una quota, sino al massimo di due terzi, da parte del Ministero dell'interno.
[3]L'importo complessivo dei rimborsi non puo' eccedere, in ciascun anno, l'introito derivante da uno speciale contributo che sara' corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel penultimo comma dell'art. 1 del presente Regio decreto-legge.
[4]Le disposizioni relative alla misura ed alle modalita' di applicazione e riscossione del contributo ed i rimborsi di quote delle indennita', da farsi ai Comuni, anche con pagamenti in conto, saranno regolate con successivo Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.
[5]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a introdurre nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa del Ministero dell'interno, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo)).
Testo in vigore dal 31 marzo 1935 al 22 dicembre 2008
