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[1]((Per i Comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, nei quali non esista farmacia e sia andato deserto il concorso aperto per la istituzione e l'esercizio della medesima, e' stabilita una speciale indennita' di residenza a favore del farmacista che sara' nominato in seguito a concorso.

[2]L'indennita' di residenza, in misura non superiore alle L. 4000 annue, sara' determinata dalla Commissione, di cui all'art. 2 del presente Regio decreto-legge, sentito il Comune interessato, al quale fara' carico l'onere relativo, salvo rimborso di una quota, sino al massimo di due terzi, da parte del Ministero dell'interno.

[3]L'importo complessivo dei rimborsi non puo' eccedere, in ciascun anno, l'introito derivante da uno speciale contributo che sara' corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel penultimo comma dell'art. 1 del presente Regio decreto-legge.

[4]Le disposizioni relative alla misura ed alle modalita' di applicazione e riscossione del contributo ed i rimborsi di quote delle indennita', da farsi ai Comuni, anche con pagamenti in conto, saranno regolate con successivo Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

[5]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a introdurre nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa del Ministero dell'interno, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo)).

Testo in vigore dal 31 marzo 1935 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 marzo 1935

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1913 al 31 marzo 1935. 170 parole tolte, 207 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Salvo il disposto dell'art. 12, i Comuni ruraliaggiunto: Per i Comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, nei quali non esista farmacia e tolto: siano andati deserti i concorsi aperti aggiunto: sia andato deserto il concorso aperto per la istituzione e l'esercizio tolto: di una farmacia, possono essere autorizzati dal prefetto aggiunto: della medesima, e' stabilita una speciale indennita' di residenza a favore del farmacista che sara' nominato in seguito a concorso.

aggiunto: L'indennita' di residenza, in misura non superiore alle L. 4000 annue, sara' determinata dalla Commissione, di cui all'art. 2 del presente Regio decreto-legge, sentito il tolto: Consiglio provinciale di sanita' ed osservate le disposizioni della legge comunale e provinciale, ad aprire ed esercitare, sia isolatamente, sia in consorzio con altri Comuni finitimi, una farmacia municipale mediante un farmacista condotto aggiunto: Comune interessato, al quale fara' carico l'onere relativo, salvo rimborso di una quota, sino al massimo di due terzi, da parte del Ministero dell'interno.

aggiunto: L'importo complessivo dei rimborsi non puo' eccedere, in ciascun anno, l'introito derivante da uno speciale contributo che sara' corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel penultimo comma dell'art. 1 del presente Regio decreto-legge.

tolto: La stessa autorizzazione possono ottenere iaggiunto: Le disposizioni relative alla misura ed alle modalita' di applicazione e riscossione del contributo ed i rimborsi di quote delle indennita', da farsi ai Comuni, anche tolto: non rurali, per le frazioni staccate.

tolto: La istituzione della farmacia municipale, comunale o consorziale, puo' essere resa obbligatoria con decreto del prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa, nei comuni nei quali, per le condizioni locali, per la speciale posizione topografica, per la difficolta' delle comunicazioni e per la lontananza dalle farmacie piu' vicine, sia altrimenti impossibile di provvedere all'assistenza farmaceutica locale aggiunto: con pagamenti in conto, saranno regolate con successivo Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

tolto: Ai farmacisti condotti sono applicabili le disposizioni degli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 del testo unico delle leggi sanitarie, eccezione fatta per quanto riguarda la Commissione giudicatrice del concorso di nomina, che e' quella indicata nell'articolo 3 della presente leggeaggiunto: Il Ministro per le finanze e' autorizzato a introdurre nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa del Ministero dell'interno, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-05-22;468~art13 · fonte del testo

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