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[1]Salvo il disposto dell'art. 12, i Comuni rurali, nei quali non esista farmacia e siano andati deserti i concorsi aperti per la istituzione e l'esercizio di una farmacia, possono essere autorizzati dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita' ed osservate le disposizioni della legge comunale e provinciale, ad aprire ed esercitare, sia isolatamente, sia in consorzio con altri Comuni finitimi, una farmacia municipale mediante un farmacista condotto.
[2]La stessa autorizzazione possono ottenere i Comuni, anche non rurali, per le frazioni staccate.
[3]La istituzione della farmacia municipale, comunale o consorziale, puo' essere resa obbligatoria con decreto del prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa, nei comuni nei quali, per le condizioni locali, per la speciale posizione topografica, per la difficolta' delle comunicazioni e per la lontananza dalle farmacie piu' vicine, sia altrimenti impossibile di provvedere all'assistenza farmaceutica locale.
[4]Ai farmacisti condotti sono applicabili le disposizioni degli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 del testo unico delle leggi sanitarie, eccezione fatta per quanto riguarda la Commissione giudicatrice del concorso di nomina, che e' quella indicata nell'articolo 3 della presente legge.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 31 marzo 1935
