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[1]((La decadenza dalla autorizzazione all'esercizio di una farmacia si verifica oltre che nei casi previsti dagli articoli 6 e 9 della legge 22 maggio 1913, n. 468:
- a)per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro 15 mesi, da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del Codice di commercio, approvato con R. decreto 31 ottobre 1882;
- b)per mancato adempimento, da parte dell'autorizzato, all'obbligo di cui all'art. 6 del presente Regio decreto-legge;
- c)per volontaria rinunzia dell'autorizzato;
- d)per chiusura dell'esercizio durata oltre 15 giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;
- e)per constatata, reiterata o abituale negligenza ed irregolarita' nell'esercizio della farmacia, o per gravi altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumita' individuale o alla salute pubblica;
- f)per la definitiva cancellazione dall'albo dei farmacisti;
- g)per la perdita della cittadinanza italiana;
- h)per la morte dell'autorizzato.
[2]La decadenza stessa, escluso il caso indicato alla lettera h) e' pronunziata, con decreto, dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita')).
Testo in vigore dal 31 marzo 1934 al 22 dicembre 2008
