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[1]La decadenza dalla autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia si verifica, oltre che nei casi previsti dagli articoli 6 e 9:
- a)per la morte dell'autorizzato;
- b)per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro 15 mesi, da sentenza di omologazione di concordato divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del Codice di commercio;
- c)per rifiuto dell'autorizzato ad ottemperare al disposto dell'art. 8;
- d)per volontaria rinunzia dell'autorizzato;
- e)per chiusura dell'esercizio durata oltre 15 giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;
- f)per constatata recidiva di abituale negligenza ed irregolarita' nell'esercizio della farmacia, o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumita' individuale o alla salute pubblica;
- g)per condanna penale, passata in giudicato, per effetto della quale l'autorizzato sia stato punito con la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo maggiore di un mese;
- h)per la definitiva cancellazione dall'albo dell'ordine provinciale dei farmacisti pronunciata a norma dell'art. 5, lettere a e b, del regolamento approvato con R. decreto 12 agosto 1911, n. 1022;
- i)per la perdita della cittadinanza italiana.
[2]La decadenza dall'autorizzazione, escluso il caso indicato sotto la lettera a, e' pronunciata con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita'.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 31 marzo 1934
