Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1934 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia e' strettamente personale e non puo' essere ceduta o trasferita ad altri.
[2]((E' vietato il cumulo di due o piu' autorizzazioni in una sola persona)).
[3]Chi sia gia' autorizzato all'esercizio di una farmacia puo' concorrere per l'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, ove, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso.
[4]Nel caso di rinunzia, la concessione sara' fatta ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria: in mancanza, sara' bandito un nuovo concorso.
Testo in vigore dal 31 marzo 1934 al 22 dicembre 2008
