Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1913 al 31 marzo 1934. Leggi il testo vigente →

[1]L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia e' strettamente personale e non puo' essere ceduta o trasferita ad altri.

[2]E' vietato il cumulo di due o piu' autorizzazioni in una sola persona od ente, salvo il disposto dell'art. 12, comma 2° e 4°, e quello dell'art. 4 relativo alle cooperative.

[3]Chi sia gia' autorizzato all'esercizio di una farmacia puo' concorrere per l'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, ove, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso.

[4]Nel caso di rinunzia, la concessione sara' fatta ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria: in mancanza, sara' bandito un nuovo concorso.

Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 31 marzo 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-05-22;468~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari