Provvedimento abrogato dalla l. 26 febbraio 1987, n. 49.
Abrogato dal 1 marzo 1987
Provvedimento abrogato dalla l. 26 febbraio 1987, n. 49.
Abrogato dal 1 marzo 1987
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2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1985 al 1 marzo 1987. 132 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le disponibilita' di cui all'articolo 9 sono versate in apposita contabilita' speciale da istituirsi presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilita' speciale di cui al comma precedente sono emessi a firma del Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1. La sezione di tesoreria provinciale presenta ogni mese al Sottosegretario delegato il conto dei fondi previsto dall'articolo 591 del regolamento di contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Alla gestione dei fondi di cui al primo comma del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, salvo per quanto concerne i rendiconti, i quali sono prodotti alla fine di ciascun quadrimestre solare. La Corte dei conti riferisce quadrimestralmente al Parlamento con apposita relazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1987, N. 49
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-03-08;73~art7 · fonte del testo
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