Art. 46 — Abrogazione di norme: disposizioni transitorie
Provvedimento abrogato dalla l. 26 febbraio 1987 n. 49.
Abrogato dal 1 marzo 1987
Provvedimento abrogato dalla l. 26 febbraio 1987 n. 49.
Abrogato dal 1 marzo 1987
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1979
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987. 53 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Fermo il disposto del precedente articolo, le legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge sono abrogate. Fino a quando saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova disciplina, le norme precedentemente in vigore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1987 N. 49
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art46 · fonte del testo
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