in caso di ammissione di colpevolezza 1. Nel caso in cui l'imputato ammetta la sua colpevolezza, in conformita' con l'Articolo 64, paragrafo 8 (a), la Camera di primo grado decidera' se: (a) l'imputato comprende la natura e le conseguenze dell'ammissione di colpevolezza; (b) l'ammissione sia resa volontariamente dall'imputato dopo essersi sufficientemente consultato con il proprio difensore; (c) l'ammissione di colpevolezza sia avvalorata dagli elementi del caso, contenuti: (i) nelle accuse formulate dal Procuratore ed ammessi dall'imputato; (ii) nel materiale prodotto dal Procuratore a supporto delle accuse, ed accettato dall'imputato; (iii) in qualunque altra prova, quale le deposizioni di testimoni prodotte dal Procuratore o dall'imputato. 2. Quando la Camera di primo grado avra' verificato le questioni di cui al paragrafo 1 e considera che l'ammissione di colpevolezza, insieme con qualsiasi altra prova aggiuntiva prodotta, costituisce gli elementi costitutivi del crimine a cui si riferisce l'ammissione di colpevolezza, puo' riconoscere l'imputato colpevole per tale crimine. 3. Nel caso in cui la Camera di primo grado non sia convinta che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, essa considera che l'ammissione di colpa non e' stata resa, nel qual caso ordina che il processo continui seguendo le procedure processuali ordinarie previste dal presente Statuto e puo' rinviare il caso ad un'altra camera di primo grado. 4. Nel caso in cui la Camera di primo grado ritenga che, nell'interesse della giustizia, ed in particolare nell'interesse delle vittime, sia necessaria un'esposizione piu' completa dei fatti, la Camera di primo grado puo': (a) chiedere al Procuratore di produrre ulteriori elementi di prova, comprese le deposizioni di testimoni; oppure (b) ordinare che il processo continui seguendo le procedure ordinarie previste dal presente Statuto, nel qual caso riterra' la dichiarazione di colpevolezza non avvenuta e potra' rinviare il caso ad un'altra camera di primo grado. 5. Le consultazioni fra il Procuratore e la difesa su eventuali modifiche dei capi d'accusa, sull'ammissione di colpevolezza o la pena da pronunziare non saranno vincolanti per la Corte.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art65 · fonte del testo

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