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Il ministro della guerra puo', per gravi motivi, concedere al raffermato la rescissione della rafferma. Per effetto della rescissione il raffermato perde i benefizi inerenti alla rafferma in corso, ma conserva il diritto alle indennita' per le rafferme gia' compiute.
Testo in vigore dal 26 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
