Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1909
Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 1909 al 16 dicembre 2009. 265 parole tolte, 20 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: Perdono di pieno diritto i benefici della rafferma in corso:
tolto: a) i raffermati graduati retrocessi dal grado, fatta eccezione per i graduati dei carabinieri reali;
tolto: b) i raffermati trasferiti alle compagnie di disciplina;
tolto: c) i raffermati condannati dai tribunali ordinari per reati di carattere indecoroso;
tolto: d) i raffermati condannati per reati previsti dal Codice penale militare;
tolto: e) i raffermati che contraggono matrimonio senza autorizzazione.
tolto: La retrocessione dal grado dei raffermati con premio deve essere sempre preceduta da parere di una Commissione di disciplina.
tolto: Perdono i benefici della rafferma in corso soltanto in seguito a parere di una Commissione di disciplina:
tolto: a) i raffermati graduati dei carabinieri reali retrocessi dal grado;
tolto: b) i raffermati che abbiano riportato condanne che non importino di pieno diritto la perdita dei benefici stessi;
tolto: c) i raffermati che tengano cattiva condotta;
tolto: d) i raffermati che commettano una grave mancanza.
tolto: Viene interrotta la rafferma in corso ed e' sospeso il relativo premio durante l'espiazione di una condanna a pena temporanea che non abbia prodotto la perdita dei benefici della rafferma stessa.
tolto: Il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso conserva il diritto alle indennita' delle rafferme gia' compiute, a meno che sia stato condannato all'ergastolo o alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il diritto stesso e' sospeso per il raffermato dichiarato disertore finche' duri lo stato di diserzione e per il raffermato condannato a pena temporanea finche' non abbia espiato la pena.
tolto: In ogni caso il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso rimane prosciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la ferma stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1909-07-19;506~art8 · fonte del testo
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