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[1]Perdono di pieno diritto i benefici della rafferma in corso:
- a)i raffermati graduati retrocessi dal grado, fatta eccezione per i graduati dei carabinieri reali;
- b)i raffermati trasferiti alle compagnie di disciplina;
- c)i raffermati condannati dai tribunali ordinari per reati di carattere indecoroso;
- d)i raffermati condannati per reati previsti dal Codice penale militare;
- e)i raffermati che contraggono matrimonio senza autorizzazione.
[2]La retrocessione dal grado dei raffermati con premio deve essere sempre preceduta da parere di una Commissione di disciplina.
[3]Perdono i benefici della rafferma in corso soltanto in seguito a parere di una Commissione di disciplina:
- a)i raffermati graduati dei carabinieri reali retrocessi dal grado;
- b)i raffermati che abbiano riportato condanne che non importino di pieno diritto la perdita dei benefici stessi;
- c)i raffermati che tengano cattiva condotta;
- d)i raffermati che commettano una grave mancanza.
[4]Viene interrotta la rafferma in corso ed e' sospeso il relativo premio durante l'espiazione di una condanna a pena temporanea che non abbia prodotto la perdita dei benefici della rafferma stessa.
[5]Il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso conserva il diritto alle indennita' delle rafferme gia' compiute, a meno che sia stato condannato all'ergastolo o alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il diritto stesso e' sospeso per il raffermato dichiarato disertore finche' duri lo stato di diserzione e per il raffermato condannato a pena temporanea finche' non abbia espiato la pena.
[6]In ogni caso il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso rimane prosciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la ferma stessa.
Testo in vigore dal 26 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
