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[1]Al militare raffermato con premio che durante il corso di una rafferma triennale sia promosso ufficiale o faccia passaggio nel corpo invalidi e veterani o divenga fisicamente inabile al servizio militare od all'impiego pel quale ottenne la rafferma, spettano tanti trentaseiesimi dell'indennita' inerente alla rafferma stessa quanti sono i mesi compiuti di quella rafferma, oltre le indennita' cui avesse acquistato diritto, a senso dell'articolo precedente, per le rafferme compiute.
[2]La stessa quota d'indennita' spetta agli eredi del riaffermato con premio, morto durante il corso di una rafferma triennale.
Testo in vigore dal 26 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
