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[1]Durante la prima rafferma triennale il militare riceve un annuo premio di L. Durante la seconda e la terza riceve un premio annuo di L. 300.
[2]Il militare riammesso in servizio dopo aver compiuto la prima rafferma triennale ed avere riscosso l'importo della indennita' di cui al seguente articolo, riceve un premio annuo di L. 200 durante la seconda rafferma triennale ed un premio annuo di L. 300 durante la terza.
[3]Il militare riammesso in servizio dopo aver compiuto due rafferme triennali ed avere riscosso l'importo della indennita' di cui al seguente articolo, riceve un premio annuo di L. 200 durante la terza rafferma triennale.
[4]Il premio annuo e le indennita' di cui all'articolo seguente non possono cedersi, ne' sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare, o per causa di alimenti dovuti per legge.
Testo in vigore dal 26 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
