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[1]Alla rafferma annuale senza premio possono essere ammessi, sotto le condizioni determinate dal regolamento:
[2]1° i militari che abbiano compiuto la ferma di 5 anni e possano aspirare alla rafferma triennale con premio;
[3]2° i caporali di tutte le armi che, compiuta la ferma di leva, domandino di rimanere alle armi per conseguire la promozione a sergente.
Testo in vigore dal 26 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
