Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 1980 al 26 maggio 1990. Leggi il testo vigente →

E' istituito in Roma il Centro nazionale per la trasfusione del sangue; l'organizzazione ed il funzionamento di detto Centro sono affidati alla Croce rossa italiana che vi provvede con gestione separata utilizzando le attrezzature gia' predisposte allo scopo dalla Croce rossa stessa. Il Ministero della sanita' affida al Centro nazionale di Roma per la trasfusione del sangue compiti di ricerca, di consulenza tecnica, di addestramento e aggiornamento per medici e tecnici dei servizi trasfusionali, nonche' la funzione di Centro di riferimento per i gruppi sanguigni. Per lo svolgimento dei compiti previsti nel comma precedente, al Centro nazionale per la trasfusione del sangue e' assegnato un contributo annuo di 80 milioni che sara' iscritto nel bilancio del Ministero della sanita'. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613

1

Il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "L'attuale disciplina dei rapporti relativi al funzionamento del Centro nazionale per la trasfusione del sangue, di cui all'art. 8 della legge 14 luglio 1967, n. 592, cessa a decorrere dall'entrata in vigore della legge di riordinamento del Ministero della sanita', di cui all'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833."

Testo in vigore dal 22 ottobre 1980 al 26 maggio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 ottobre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1967 al 22 ottobre 1980.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613

    Il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "L'attuale disciplina dei rapporti relativi al funzionamento del Centro nazionale per la trasfusione del sangue, di cui all'art. 8 della legge 14 luglio 1967, n. 592, cessa a decorrere dall'entrata in vigore della legge di riordinamento del Ministero della sanita', di cui all'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-14;592~art8 · fonte del testo

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